Articolo 1 – Denominazione e Qualifica
E’ costituita tra i presenti ex D.lgs. 117/2017 (in seguito denominato “Codice del terzo Settore”) e, in quanto compatibile, anche ai sensi del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: “Fondazione Ada Cullino Marcori ETS”.
Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Firenze in Viale Bernardo Segni n. 17.
II Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività della Fondazione.
Articolo 3 – Durata
La Fondazione è costituita per un tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’Art. 28 del presente statuto.
Articolo 4 – Finalità, attività ed oggetto sociale
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in maniera indipendente, apolitica e apartitica, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
In particolare, ai sensi del co. 1, Art. 5 del Codice del Terzo Settore (d’ora innanzi “CTS”), la Fondazione persegue quali scopi principali ed istituzionali le seguenti tipologie di attività di interesse generale:
Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori, Promotori e Sostenitori.
In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori di cui al sopra richiamato Art. 5 del CTS, con quella dei Fondatori, Promotori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione concorre:
– A promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi – tra cui il “Premio Firenze – Ada Cullino Marcori” in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia – borse di studio, mostre, convegni, incontri e seminari, contribuendo anche ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni;
– A conservare, diffondere e tramandare il patrimonio culturale, artistico, storico e scientifico di Firenze, della Toscana o nazionale in genere, anche mediante acquisizione, gestione e restauro di beni di interesse storico, artistico, archeologico ed archivistico, organizzazione di mostre e concerti;
– A gestire, promuovere ed eventualmente ampliare l’esposizione permanente “Collezione Firenze Ada Cullino Marcori” presso i locali della Fondazione Spadolini Nuova Antologia in Firenze;
– A promuovere, organizzare, gestire e realizzare programmi di intervento afferenti al Mama Ada Centre in Azhgiamandapam-Mulagumoodu (Tamil Nadu – India) o ad altri centri o strutture aventi finalità affini e/o similari, anche mediante erogazione di contributi economici finalizzati alla assistenza ed alla promozione dell’istruzione e della formazione personale e professionale dei giovani in condizioni economiche, sociali o familiari disagiate, nonché all’eventuale finanziamento di premi e/o borse di studio promossi e/o organizzati dal Mama Ada Centre (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il premio “MAA”) e/o dalle suddette strutture in favore di coloro che tra quest’ultimi si distinguano particolarmente;
– A erogare contributi economici in favore di Istituti di assistenza per anziani.
– A promuovere partnership tra profit, non profit e pubblico e modelli di RS territoriale;
– A elaborare ed implementare strategia di “fund raising” (ricerca di fondi) a livello nazionale ed internazionale finalizzate allo sviluppo;
– A organizzare, promuovere e sostenere manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quanto altro possa contribuire al raggiungimento del proprio scopo sociale compreso l’istituzione di premi di laurea, borse di studio e l’organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;
– A stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.
Articolo 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.
La Fondazione può, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici. La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale (es. servizi di consulenza a favore di terzi, attinenti l’oggetto degli scopi perseguiti) con contabilità separata ovvero istituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
In via secondaria e strumentale, la Fondazione può inoltre svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’Art. 6, comma 1, CTS.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente Articolo.
Articolo 6 – Vigilanza
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’Art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all’Art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’Art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.
Articolo 7 – Patrimonio
Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio è composto:
In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.
Articolo 8 – Fondo Di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:
Articolo 9 – Divieto di distribuzione degli utili
L’ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all’Art. 5, ovvero per l’aumento del patrimonio.
Articolo 10 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del rendiconto annuale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’Art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 11 – Qualifiche.
La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:
Articolo 12 – Fondatori
E’ unico Fondatore il Sig. Roberto Marcori.
Articolo 13 – Promotori
Possono divenire Promotori con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’Art. 15 e 16 del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà con apposito regolamento la modalità di contribuzione al Fondo di Gestione, che potrà essere definitiva o annuale a rinnovo, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.
Articolo 14 – Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà con apposito regolamento le modalità di ammissione e la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.
Articolo 15 – Prerogative dei Promotori e dei Sostenitori
La qualifica di Promotore e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Possono altresì essere nominati Promotori ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all’Estero.
Articolo 16 – Espulsione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con propria deliberazione, l’eventuale espulsione dei Promotori e l’eventuale esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
Nel caso di espulsione dei Promotori ed esclusione dei Sostenitori il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l’inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.
I Promotori e i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l’obbligo di adempiere integralmente alle obbligazioni assunte.
L’eventuale recesso da parte dei Promotori e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione entro il primo settembre, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.
Articolo 17 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Segretario generale, se nominato;
– il Comitato Scientifico, se nominato;
– il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).
Articolo 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più componenti purché in numero dispari, che durano in carica:
– a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, quanto ai consiglieri nominati nell’atto costitutivo;
– per tre anni, quanto ai consiglieri successivamente nominati, che sono eventualmente rieleggibili.
La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta al Fondatore.
Dopo la morte del Fondatore – o qualora questi si trovi sottoposto a qualsivoglia misura di protezione dei soggetti incapaci (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) – si applicherà quanto disposto ai successivi capoversi del presente Articolo.
In caso di cessazione dalla carica di un componente, per qualsivoglia causa, i consiglieri restanti provvederanno a nominare per cooptazione il consigliere cessato.
In ogni caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, provvederà alla nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora sulla nomina non si formi una maggioranza oppure vengano contemporaneamente a cessare tutti i consiglieri, si applica quanto disposto dall’Art. 25 c.c.
In tutti i casi in cui tra i membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare si trovi il Presidente, i consiglieri – una volta ricostituito il Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Articolo (e ferme, frattanto, le prerogative del Vice-Presidente, ai sensi del successivo Articolo 19 del presente Statuto) – procederanno ad eleggere il nuovo Presidente, che potrà essere scelto anche tra i membri del Consiglio non venuti a cessare.
Sono ineleggibili a membri del Consiglio di Amministrazione – e pertanto, se eletti, dovranno aversi per cessati di diritto – tutti coloro che siano legati da rapporti di coniugio, parentela entro il sesto grado (in qualsiasi linea) o affinità entro il secondo grado (in qualsiasi linea) a consiglieri già in precedenza nominati.
Articolo 19 – Nomina del presidente e del vice-presidente e del presidente onorario
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, tra i suoi membri del Presidente e del Vice-Presidente, per il caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente medesimo.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la legale rappresentanza della Fondazione e la firma, in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.
Il Fondatore è, di diritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può altresì decidere di nominare un Presidente Onorario per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore della Fondazione o nell’ambito del settore di attività della Fondazione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto meramente consultivo.
Articolo 20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ma senza limitazione, il Consiglio, su proposta del suo Presidente:
Il Consiglio può occasionalmente delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
Finché il Fondatore vivrà – e salve le ipotesi che egli decida diversamente ovvero che egli venga assoggettato a qualsivoglia misura di protezione dei soggetti incapaci – tutte le prerogative qui attribuite al Consiglio di Amministrazione sono attribuite al Fondatore medesimo, assumendo pertanto, il Consiglio di Amministrazione, soltanto funzione consultiva e di indirizzo.
Articolo 21 – Riunioni del consiglio di amministrazione
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente – o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altro Consigliere – almeno una volta l’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta e/o mezzo posta elettronica con conferma di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà altresì tenuto a convocarlo allorché ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, che indichino gli argomenti da trattare.
Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o posta elettronica con conferma di ricevimento spedita almeno 48 (quarantotto) ore prima di quella di inizio della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
Articolo 22 – Quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
Fatto salvo quanto sopra previsto dall’Art. 20, l’adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
Qualora un Consigliere non partecipi ingiustificatamente a più di due sedute consecutive del Consiglio, quest’ultimo ne dichiarerà la decadenza ad ogni effetto e provvederà alla sostituzione mediante cooptazione, fatta eccezione per il Presidente.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbali, trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato prima dell’uso e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Articolo 23 – il Segretario generale
Il Segretario generale, la cui nomina è facoltativa e demandata alla discrezione del Consiglio di Amministrazione che ne determinerà le modalità di funzionamento, ha la funzione di coordinare le attività istituzionali della Fondazione e potrà altresì svolgere, se a ciò delegato dal Presidente, compiti amministrativi e di rappresentanza.
Articolo 24 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico la cui nomina è facoltativa e demandata alla discrezione del Consiglio di Amministrazione, ha funzioni consultive e propositive.
Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per un triennio, ed è composto da un numero variabile, da tre fino a cinque membri, scelti tra coloro che si siano distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
Il Comitato scientifico esercita le proprie funzioni in ambito culturale, didattico e scientifico in vista delle finalità di cui all’Art. 4, in particolare per tutto ciò che attiene all’istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione e assegnazione in materia di borse di studio ed assegni di ricerca.
Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti il proprio Coordinatore.
Articolo 25 – Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la cui nomina, salvo che nei casi espressamente previsti dalla Legge, è facoltativa e demandata alla discrezione del Consiglio di Amministrazione, è nominato tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo successivo. Il soggetto incaricato è rieleggibile per non più di due volte.
Articolo 26 – Requisiti di onorabilità
I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.
I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.
L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.
Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l’organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.
Articolo 27 – Libri
La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
Articolo 28 – Scioglimento
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, la Fondazione – salvi tutti i poteri dell’autorità tutoria – sarà sciolta e dichiarata estinta dal Consiglio di Amministrazione e sarà nominato un liquidatore. Le attività della Fondazione saranno liquidate e il patrimonio residuo sarà destinato alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia con sede in Firenze o, in caso di sua estinzione, qualsiasi ne sia stata la causa, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, assunto il parere dell’Ufficio di cui all’Articolo 45, comma 1 del CTS, secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Articolo 29 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del CTS e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.